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In base alla definizione coniata dall'European Foundation Centre di Bruxelles, una fondazione è un ente privato senza finalità di lucro con una propria sorgente di reddito che deriva normalmente - anzi, in Italia, necessariamente - da un PATRIMONIO. Questo ente, dotato di una propria ORGANIZZAZIONE e di propri ORGANI DI GOVERNO, usa le proprie risorse finanziarie per scopi educativi, culturali, religiosi, sociali o altri SCOPI DI PUBBLICA UTILITA', sia sostenendo persone ed enti (fondazione di erogazione), sia organizzando e gestendo direttamente i suoi programmi (fondazione operativa).
Una fondazione è costituita da un fondatore - anche più persone congiutamente ovvero una persona giuridica - tramite un atto pubblico o una disposizione testamentaria; la COSTITUZIONE dell'ente deve essere sancita da un notaio tramite l'atto di fondazione, mentre per poter operare necessita di un RICONOSCIMENTO GIURIDICO che sottopone tutti gli atti della fondazione al controllo di legittimità di un'apposita autorità vigilante (art. 12 e seguenti del Codice Civile).
Le principali norme organizzative per il corretto funzionamento dell'ente sono raccolte nello STATUTO, che costituisce parte integrante dell'atto di fondazione.

ATTIVITÀ COMMERCIALE
Una fondazione, anche se si qualifica come ENTE NON COMMERCIALE, può svolgere attività commerciale per perseguire le proprie finalità statutarie. Tale attività può essere strumentale in due modi differenti: finanziariamente, quando l'attività commerciale è un mezzo per ottenere un reddito col quale sovvenzionare le attività istituzionali dell'ente, ovvero istituzionalmente, cioè quando gli scopi statutari dell'ente sono raggiunti tramite lo svolgimento stesso dell'attività commerciale. Questo ultimo caso si verifica, ad esempio, quando la fondazione diffonde cultura gestendo direttamente un museo o una casa editrice, oppure quando presta assistenza sanitaria gestendo direttamente una casa di cura.
L'attività economica, esercitata professionalmente, organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi corrisponde all’attività d’impresa contemplata dall’articolo 2082 del codice civile. E’ pacificamente ammesso che l’attività d’impresa possa essere esercitata dalla fondazione quale attività secondaria o accessoria; un orientamento ammette anche l’esercizio di attività d’impresa quale attività principale o esclusiva, fino a costituire la finalità stessa della fondazione (c.d. fondazione d’impresa). La giurisprudenza richiede, per l’esercizio d’impresa, la strumentalità al fine istituzionale della fondazione. L’impresa strumentale risulta essere l’unica ammessa per le fondazioni di origine bancaria.
Una fondazione che svolga un'attività commerciale in via principale è soggetta alla disciplina delle imprese commerciali: obbligo di iscrizione nel registro delle imprese; fallimento. Qualora l’esercizio di impresa sia secondario la tesi tradizionale assoggetta la fondazione alla disciplina dell’imprenditore, mentre un orientamento più recente ritiene applicabile la disciplina dell’impresa commerciale, pur non concordando sull’obbligo o meno di iscrizione.
Sotto il profilo tributario, il concetto di attività commerciale è più ampio e si suddivide in due fattispecie, rispettivamente per le imposte dirette e per l'imposta sul valore aggiunto.

L'attività commerciale ai fini delle imposte dirette (art. 51 del D.P.R. 917/86) è definita come l'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di attività:
- commerciali civilisticamente (art. 2195 del Codice Civile);
- agricole, se oltrepassano limiti predefiniti (art. 29 del D.P.R. 917/86);
- di sfruttamento di miniere, cave, acque interne e simili;
- di prestazione di altri servizi, se organizzati in forma di impresa.

L'attività commerciale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (art. 4 del D.P.R. 633/73) è definita come l'esercizio di attività:
- commerciali civilisticamente (art. 2195 del Codice Civile), se abituale;
- agricole civilisticamente (art. 2135 del Codice Civile), se abituale;
- di cessione di beni o prestazione di servizi, se compiuta da enti commerciali           ovvero da ENTI NON COMMERCIALI nell'esercizio di attività commerciali;
- qualsiasi operazione effettuata abitualmente da ENTI NON COMMERCIALI a fronte di corrispettivi specifici;
- di cessione di beni nuovi prodotti per la vendita;
- di gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- di gestione di mense e di somministrazione di pasti;
- di trasporto di persone, di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, di alloggio;
- relative alle telecomunicazioni;
- di pubblicità commerciale in ogni sua forma, incluse le sponsorizzazioni passive.

La qualifica dell'attività come commerciale o non commerciale assume infatti importanza sul piano tributario, con un diverso regime dei due tipi di attività. Ai fini dell’imposta sul reddito, la qualifica dell’ente come commerciale o non commerciale è fondata sull’essere o meno l’esercizio di tale attività oggetto esclusivo o principale dell’ente.
Se le attività commerciali sono prevalenti o esclusive, la fondazione si qualifica come ente commerciale ai fini delle imposte dirette e di conseguenza si applicano le disposizioni previste per le società di capitali.
Al contrario, cioè in assenza del carattere esclusivo o principale dell’attività commerciale l’ente si qualifica ENTE NON COMMERCIALE  e beneficia di un regime tributario di maggior favore: il reddito imponibile viene determinato differentemente; esiste la possibilità di adottare la contabilità semplificata prevista per le imprese minori.
Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, invece, il solo fatto di porre in essere attività commerciali, indipendentemente dal fatto che la fondazione si qualifichi come ente commerciale o ente non commerciale, fa scattare l'obbligo di tenuta della contabilità, di emissione delle fatture, di presentazione della dichiarazione annuale.

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