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Una società di Holding o correttamente una Holding company, è una società finanziaria che ha quote di partecipazione in altre società in misura tale da poterne controllare la gestione.

I soci o gli imprenditori, anziché partecipare in direttamente nel capitale della propria società operativa sia essa situata all’interno del territorio di residenza o all’estero, acquisiscono le azioni di una Holding. Così facendo la distribuzione dei dividendi non sarà più in forma diretta al socio o all’imprenditore ma all’Holding stessa. Grazie a questo tipo di operazione si ottengono cospicui vantaggi nel costo fiscale dei dividendi, inoltre sarà possibile sfruttare i benefici concernenti, la gestione finanziaria del gruppo di società facente capo all’Holding.

In seguito alla creazione dell’Holding, alla stessa andranno fatte acquisire le quote e/o le azioni delle società che saranno a essa collegate. Nel momento in cui le controllate dovessero distribuire dei dividendi, l’Holding sarà vantaggiata fiscalmente, rispetto al socio “comune” della medesima società. I principali benefici ottenibili dal controllo delle quote o delle azioni di una Holding risultano essere la bassa se non nulla tassazione dei redditi da partecipazioni (derivanti da dividendi o assimilati), oltre che eventualmente sui crediti delle imposte versati dalle società partecipanti.

A puro titolo indicativo elenchiamo alcuni esempi di giurisdizioni che offrono vantaggi fiscali estremamente interessanti per le società di holding, la Svizzera, il Lussemburgo, la Spagna e l’Inghilterra.

In base ai rapporti internazionali, le società di holding hanno il diritto di recuperare integralmente le imposte alla fonte estera, questo con riferimento ai trattati internazionali per evitare la doppia imposizione, limitatamente a interessi e dividendi e su altri redditi nella misura in cui sono imposti come utili.

Nell’eventualità, che l’imprenditore abbia quote societarie in più società, l’Holding può essere determinante per gestire gli esuberi di liquidità di una società potendo essere utilizzati a favore di altre società, con la tecnica d’interscambio gestita dall’holding avente in regime di vantaggio fiscale.

Non esitate a contattarci per ogni vostra domanda o chiarimento specifico, saremo lieti oltre che rispondere a ogni vostro quesito, di proporvi una soluzione personalizzata che più si adatta alle Vostre esigenze.

Per chiarezza di seguito riportiamo la fiscalità delle società di HOLDING in ambito internazionale

LUSSEMBURGO

Dividendi in entrata

I dividendi percepiti dalla SoParFi (società di partecipazione finanziaria) non sono soggetti a imposte sul reddito, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- la società holding lussemburghese possiede almeno il 10% del capitale sociale della partecipata estera, ovvero il costo della partecipazione è pari ad almeno € 1.200.000;

- la partecipata estera è assoggettata nel proprio Stato a un’imposta sul reddito, con aliquota non inferiore al 15%;

- la partecipazione minima è stata detenuta ininterrottamente per un periodo di almeno dodici mesi, anteriormente alla chiusura dell’esercizio in cui sono erogati i dividendi (per i dividendi di fonte comunitaria la condizione del possesso per dodici mesi può essere soddisfatta anche computando il periodo successivo alla percezione del dividendo).

Capital gains

I capital gains realizzati su cessioni di partecipazioni da parte della SoParFi, ovvero da parte di una branch lussemburghese di una società residente in un Paese dell’Unione europea o di una società residente in un Paese con il quale il Lussemburgo ha stipulato una Convenzione contro le doppie imposizioni, non sono assoggettati ad alcun prelievo fiscale, se sono rispettate le seguenti condizioni:

- le partecipazioni cedute rappresentano almeno il 10% del capitale sociale della partecipata, ovvero sono state acquisite a un prezzo pari ad almeno 6.000.000 di euro;

- la società partecipata è soggetta nello Stato estero a un’imposta sui redditi, con aliquota non inferiore al 15%, se lo Stato non appartiene all’Unione Europea; se invece la società ha residenza in un Paese UE essa deve rivestire una delle forme di cui alla Direttiva UE madre-figlia.

- la partecipazione è stata detenuta direttamente e ininterrottamente durante i dodici mesi antecedenti la cessione.

I suddetti capital gains possono essere comunque tassabili qualora esista diretta correlazione ad oneri dedotti negli anni precedenti (per esempio, qualora siano stati dedotti interessi passivi derivanti da finanziamenti ottenuti per l’acquisizione delle partecipazioni oggetto di cessione).

Minusvalenze da alienazione di partecipazioni e le spese di gestione

Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni da parte della SoParFi sono deducibili. Di converso, le plusvalenze realizzate successivamente concorrono alla formazione del reddito fino a concorrenza delle minusvalenze in precedenza dedotte.

Gli oneri finanziari e le spese di gestione economicamente connesse con il possesso di partecipazioni in società estere sono deducibili, ma limitatamente alla quota che eccede i redditi esenti, già evidenziatisi in relazione alle partecipazioni medesime.

Thin capitalisation

Il Lussemburgo non ha regolato il tema della thin capitalisation. E’ tuttavia prassi amministrativa non accettare un rapporto debiti/capitale superiore a 6, pena la qualificazione degli interessi come dividendi.

OLANDA

Dividendi in entrata

I dividendi percepiti dalle holding olandesi nell’ipotesi di “partecipazioni qualificate”, per le quali vige il cosiddetto “beneficio d’affiliazione” (participation exemption), non sono soggetti a imposte sul reddito, nel rispetto delle seguenti condizioni (esse possono essere preventivamente esaminate in contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria, seguendo il principio del tax advance ruling):

- la società holding olandese partecipa ad almeno il 5% del capitale sociale della società estera;

- la partecipata estera è società di capitali ed è soggetto passivo d’imposta nel proprio Stato di residenza (a prescindere dall’effettività del prelievo);

- le azioni nella società partecipata non devono essere detenute come “stock in trade”, vale a dire che la società olandese non deve svolgere in via esclusiva compravendita di azioni;

- la partecipata estera non è detenuta con finalità di mero investimento finanziario (portfolio investments), bensì al fine di esercitare una concreta attività finanziaria e di coordinamento nei confronti della stessa, salvo che la società holding olandese non sia a sua volta controllata da altra società non residente in Olanda. (L’ultimo requisito non è applicabile alle partecipazioni in società comunitarie, in base alla disciplina prevista dalla direttiva madre/figlia, i cui requisiti sono i seguenti: la partecipazione deve essere almeno pari al 25% del capitale; la società deve essere una società di capitali, soggetta alle imposte sul reddito nel suo paese di residenza, senza possibilità di opzione.

Capital gains

I capital gains realizzati sulle cessioni di partecipazioni “qualificate”, che godono del beneficio della participation exemption, da parte di società holding olandesi non sono fiscalmente imponibili.

Minusvalenze da alienazione di partecipazioni e le spese di gestione

Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società estere non sono deducibili, anche se, in taluni casi, le perdite connesse con la liquidazione di società partecipate estere sono ammesse in deduzione. G1i oneri finanziari e le spese di gestione legate all’acquisizione e al possesso delle partecipazioni in società estere non sono deducibili in capo al soggetto olandese. Con particolare riguardo agli interessi su prestiti stipulati dal soggetto olandese nei sei mesi antecedenti all’acquisizione della partecipazione, la presunzione di indeducibilità può essere superata, qualora si provi che i finanziamenti ottenuti non sono stati funzionali all’acquisto della partecipazione.

Thin capitalisation

L’Amministrazione delle imposte Dirette considera accettabile un rapporto tra mezzi propri e indebitamento pari a 15/85. La quota di interessi relativa alla parte di debito eccedente detto rapporto viene riqualificata come dividendo. Tuttavia se il finanziamento è di importo inferiore al rapporto citato, ma le circostanze suggeriscono che consiste in apporto di capitale, l’Amministrazione può comunque riqualificare l’operazione.


AUSTRIA

Dividendi in entrata

I dividendi ricevuti da società di capitali austriache sono ordinariamente esenti dalle imposte sul reddito delle società. I dividendi di fonte estera percepiti dalle società holding austriache in virtù del possesso di partecipazioni “qualificate” in società non residenti, non sono soggetti a imposte sul reddito, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- la società holding austriaca partecipa ad almeno il 25 per cento del capitale sociale della partecipata estera;

- la partecipata estera deve essere un’entità distinta dai soci, la partecipata estera deve avere un determinato capitale sociale, i soci devono avere responsabilità limitata e deve esistere un consiglio d’amministrazione;

- la partecipazione deve essere detenuta ininterrottamente da almeno 2 anni; qualora la distribuzione avvenga anticipatamente rispetto al compimento di tale periodo, i dividendi sono assoggettati a tassazione in capo alla società holding, fatto comunque salvo il diritto al rimborso delle imposte pagate quando il periodo di detenzione minima abbia raggiunto il suddetto limite temporale.

Si noti come, ai fini dell’applicazione del regime in parola, non sia necessario che la società estera sia un autonomo soggetto d’imposta nel paese di residenza, venendo ammessi agevolazione anche i dividendi derivanti da partecipazioni in società per le quali è prevista tassazione “per trasparenza” in capo ai soci (restano comunque escluse dall’agevolazione partnership e i trust).

La legislazione austriaca prevede, inoltre, una disciplina restrittiva, in virtù della quale l’amministrazione fiscale può negare l’esenzione sui dividendi “in entrata”:

-       qualora la controllata estera produca principalmente i cosiddetti passive income (interessi, capital gains, redditi derivanti dall’affitto di beni diversi da terreni e fabbricati);

-       se gli utili della controllata sono soggetti, nel paese di residenza della stessa, ad un regime impositivo inferiore  al 15 per cento;

-       se la maggioranza della holding è in mano a persone fisiche soggetti passivi di imposta in Austria.

Capital gains

Anche i capital gains realizzati su cessioni di partecipazioni “qualificate”, detenute per almeno 24 mesi, al capitale di società estere da parte di società holding austriache non sono assoggettati ad alcun prelievo fiscale secondo le regole e le limitazioni in precedenza descritte per i dividendi, mentre l’esenzione non spetta per le cessioni di partecipazioni in società residenti nel territorio austriaco.

Minusvalenze da alienazione di partecipazioni é le spese di gestione

Le minusvalenze derivanti dalla svalutazione e dalla cessione di partecipazioni in società estere, ovvero dalla liquidazione delle società medesime, sono ammesse in deduzione; in tali casi, tuttavia, le eventuali plusvalenze successivamente realizzate, anche per cessioni di parteecipazioni “qualificate”, concorrono a formare il reddito della società holding sino a concorrenza delle minusvalenze in precedenza dedotte.
Gli oneri finanziari e le spese di gestione economicamente connesse con il possesso di partecipazioni “qualificate” non sono deducibili.

Thin capitalisation

La Giurisprudenza ha orientato la posizione dell’Amministrazione Finanziaria austriaca, che ritiene accettabile un rapporto capitale proprio/debiti non inferiore ad 1/10. In caso di abuso l’Amministrazione può riqualificare in capitale parte dei finanziamenti soci e trattare la corrispondente quota di interessi alla stregua di dividendi.


REGNO UNITO

Dividendi in entrata

La percezione di dividendi erogati da altre società del Regno Unito non comporta alcun peso fiscale in capo alla holding.

Per quanto concerne i dividendi di fonte estera, la disciplina interna offre ai soggetti residenti la possibilità di compensare l’imposta dovuta nel Regno Unito con quella già assolta all’estero sui redditi ivi prodotti per cui è possibile, in determinate circostanze, che l’imposizione sui dividendi sia nulla. Tali circostanze si determinano quando una società inglese (o la sua controllante) detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 10% dei diritti di voto di una società estera. In questo caso viene riconosciuto alla stessa un duplice credito d’imposta: diretto, ovvero uguale alle ritenute alla fonte subite all’estero, all’atto della corresponsione del dividendo; indiretto, ovvero pari alle imposte pagate dalla società distributrice, sul reddito da cui il dividendo deriva.

Questo meccanismo fa sì che le società inglesi non subiscono tassazione se i dividendi sono distribuiti da società di Paesi in cui l’imposizione sul reddito è maggiore del 30%.

L’eventuale eccedenza di credito d’imposta calcolata con il suddetto sistema, non potrà tuttavia essere portata in diminuzione dell’imposta dovuta su altri redditi. Infatti, la detrazione delle imposte pagate all’estero è soggetta alla cosiddetta per item limitation, per cui l’eventuale eccedenza di credito relativa a una determinata categoria reddituale, non può essere utilizzata per compensare l’imposta dovuta su altri tipi di reddito.

Capital gains

Il regime tributario inglese non prevede disposizioni agevolative, di cui le holding residenti possano beneficiare in caso di cessione a terzi di partecipazioni detenute in altre società. Sempre in ossequio ad un diffuso principio di armonizzazione della materia fiscale comunitaria, esiste una proposta di legge (la cui applicazione potrebbe avvenire sin dalla seconda metà di quest’anno) che prevede l’abolizione dell’imposta sulle plusvalenze. In base a questa proposta saranno esonerate da imposizione diretta le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni in presenza di tutte le seguenti condizioni:

a)   la società holding esercita un’attività commerciale oppure fa parte di un gruppo che esercita attività commerciale;

b)  la percentuale di detenzione è pari o superiore al 20%;

c)   le azioni sono state detenute dalla holding per almeno dodici mesi.

Le minusvalenze

Le minusvalenze derivanti dalla cessione, da parte di un soggetto residente, di partecipazioni in società estere sono deducibili dai redditi della stessa categoria, nell’anno in cui si sono formate e nei successivi senza limitazioni.

Thin capitalisation

La normativa inglese prevede un rapporto massimo di 1:1 tra capitale proprio e capitale di debito in specifici casi di finanziamenti fruttiferi ricevuti dagli azionisti della società holding.


GERMANIA

Dividendi

Anche in Germania, innovando rispetto al passato, dal 2002 i dividendi esteri percepiti dalle società di capitali tedesche sono esenti da imposte dirette in Germania. Gli utili originati da dividendi esenti possono essere distribuiti senza tassazione ai soggetti persone giuridiche. Tuttavia, a parziale contenimento dell’agevolazione è stabilito che il 5% del dividendo viene aggiunto alla base imponibile, a titolo di spese di esercizio non deducibili.

Diversa situazione per le persone fisiche, per le quali il dividendo diventa imponibile, nella misura del 50%, ai fini dell’imposta sui redditi, senza attribuzione del credito d’imposta.

Devono comunque essere rispettate le seguenti condizioni:

-     la società holding tedesca partecipa ad almeno il 10% del capitale sociale della partecipata estera;

-     la partecipata estera deve essere assoggettata nel proprio Stato alle imposte sul reddito.

Capital gains

I capital gains realizzati su cessioni di partecipazioni in società estere da parte di società holding tedesche non sono assoggettati ad alcun prelievo fiscale se sono rispettate le seguenti condizioni:

- i   dividendi che provengono, o potrebbero provenire, dalla società estera le cui azioni o quote sono oggetto di cessione, sono esenti in Germania per effetto di un trattato contro le doppie imposizioni oppure, in assenza di un trattato, a tali dividendi sia applicabile il credito d’imposta indiretto;

- qualora il trattato contenga la clausola di operatività o in caso si applichino norme interne di sgravio il capital gain rimane esente solo se la partecipata ha superato la prova di operatività nel quinquennio precedente e nell’esercizio di cessione, oppure, se di costituzione più recente, dalla sua costituzione;

- la società tedesca e la società partecipata non devono essere necessariamente società di capitali;

- la partecipazione non deve essere stata acquisita mediante conferimento fiscalmente neutrale di azienda o di azioni alla società estera, realizzato negli ultimi sette anni antecedenti la data di cessione.

A partire dal 2002 i capital gains derivanti dalla vendita di azioni in tre società, residenti o non residenti, sono esenti indipendentemente dal periodo di detenzione. La stessa esenzione si applica in caso di plusvalenze realizzate in seguito a diminuzione di capitale o liquidazione della partecipata. Permane il limite minimo di sette anni nel caso in precedenza citato.

Non esitate a contattarci per ogni vostra domanda o chiarimento specifico, saremo lieti oltre che rispondere a ogni vostro quesito, di proporvi questa soluzione oppure optare per una personalizzazione che più si adatta alle Vostre esigenze.